Proposta
di legge Giacco
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1103
d'iniziativa dei deputati
GIACCO, GAMBINI, ABBONDANZIERI,
ALBERTINI, ALBONETTI, AMICI, ANGIONI, BANDOLI, BELLINI, BENVENUTO,
BIELLI, BOLOGNESI, BONITO, BOTTINO, BUEMI, BUONTEMPO, CALZOLAIO,
CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CARLI, CENNAMO, CENTO, CRISCI, DI SERIO
D'ANTONA, DIANA, DUCA, DUILIO, GALEAZZI, GASPERONI, GIACHETTI,
GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, IANNUCCILLI, SANTINO ADAMO LODDO,
LOLLI, LUCA', LUCIDI, LUMIA, MEDURI, MOLINARI, MONTECCHI, MOTTA,
OLIVERIO, OLIVIERI, PENNACCHI, PERROTTA, RAVA, ROTUNDO, RUGGIERI,
RUZZANTE, SANDI, SERENI, SPINI, SQUEGLIA, STRANO, TIDEI, TRUPIA,
VERNETTI, ZANOTTI
Legge
quadro sulle medicine non convenzionali
Art. 1
(Finalità e oggetto della legge)
- La Repubblica italiana riconosce il principio
del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso
della scienza e dell'arte medica e riconosce il diritto di avvalersi
degli indirizzi terapeutici e medici non convenzionali esercitati dai
laureati in medicina e chirurgia di cui all'articolo 3, affermatisi
negli ultimi decenni.
- La Repubblica italiana riconosce la
libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà
di cura da parte del medico all'interno di un libero rapporto
consensuale ed informato con il paziente e tutela l'esercizio delle
terapie e delle medicine non convenzionali.
- Le università, nell'ambito della loro
autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie,
possono istituire corsi di studio secondo le tipologie indicate
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, anche con riferimento alle terapie e alle
medicine non convenzionali di cui all'articolo 3.
Art. 2
(Qualificazione professionale - Composizione del Consiglio superiore di
sanità)
- Ai medici che hanno completato l'iter formativo
di cui all'articolo 7, comma 6, iscritti ai registri di cui
all'articolo 4, è consentito definire pubblicamente la loro
qualificazione professionale, nel rispetto delle disposizioni della
legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni.
- Con regolamento adottato con decreto del
Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1998, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la composizione del Consiglio superiore di
sanità è modificata al fine di garantire, senza
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la
partecipazione di un rappresentante per ciascuno degli indirizzi di cui
all'articolo 3.
Art. 3
(Medicine non convenzionali riconosciute)
- Le terapie e le medicine non convenzionali,
esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, riconosciute ai sensi
della presente legge comprendono i seguenti indirizzi:
- agopuntura;
- fitoterapia;
- omeopatia;
- omotossicologia;
- medicina antroposofica;
- medicina tradizionale cinese;
- ayurveda.
Art. 4
(Registri dei medici esperti nelle medicine non convenzionali)
- Presso gli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, i registri dei medici esperti nelle terapie e nelle medicine
non convenzionali per ciascuno degli indirizzi individuati ai sensi
dell'articolo 3.
- Possono iscriversi ai registri di cui al
presente articolo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del
diploma in agopuntura o in medicina antroposofica o in ayurveda o in
medicina tradizionale cinese o in fitoterapia o in omeopatia o in
omotossicologia rilasciato dalle università o dagli istituti
privati riconosciuti dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
- Agli iscritti ai registri di cui al presente
articolo si applica l'articolo 622 del codice penale.
- I registri di cui al presente articolo sono
soppressi dopo sei anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 5
(Commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche
innovative)
- E' istituita presso il Ministero della
sanità, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, la Commissione permanente per le metodiche mediche e
terapeutiche innovative, che svolge i compiti di cui all'articolo 6.
- La Commissione di cui al comma 1 è
composta da dodici membri, nominati con decreto del Ministro della
sanità, di intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di cui:
- a) un medico esperto in agopuntura;
- b) un medico esperto in fitoterapia;
- c) un medico esperto in omeopatia, per
l'indirizzo unicista;
- d) un medico esperto in omeopatia, per
l'indirizzo pluralista;
- e) un medico esperto in medicina
antroposofica;
- f) un medico esperto in omotossicologia;
- g) un medico esperto in medicina tradizionale
cinese;
- h) un medico esperto di ayurveda;
- i) due rappresentanti del Ministero della
sanità, di cui uno con funzioni di presidente;
- j) due rappresentanti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- I membri di cui al comma 2, lettere a), b), c),
d), e), f), g) e h), sono nominati su indicazione delle rispettive
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
- La Commissione dura in carica tre anni e i suoi
membri non possono essere nominati per più di due volte. Il
segretario della Commissione è un funzionario del Ministero
della sanità di area C di posizione non inferiore a C2.
- Le spese per il funzionamento della Commissione
di cui al presente articolo sono a carico del Ministero della
sanità, che vi provvede nell'ambito degli stanziamenti di
bilancio esistenti.
Art. 6
(Compiti della Commissione)
- La Commissione di cui all'articolo 5 svolge i
seguenti compiti:
- riconosce i titoli di studio equipollenti
conseguiti all'estero da laureati in medicina e chirurgia;
- promuove, nell'ambito delle attività
di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 11 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, la ricerca nel campo degli
indirizzi metodologici, clinici e terapeutici non convenzionali, anche
al fine del riconoscimento e dell'equiparazione di nuove discipline
alle terapie e alle medicine non convenzionali oggetto della presente
legge;
- promuove e vigila sulla corretta divulgazione
delle branche non convenzionali della medicina nell'ambito di
più generali programmi di educazione alla salute;
- promuove l'integrazione delle medicine non
convenzionali;
- trasmette annualmente al Ministero della
sanità una relazione sulle attività svolte.
- La valutazione dei risultati delle ricerche
promosse dalla Commissione di cui all'articolo 5 costituisce la base
per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo
stanziamento dei fondi necessari.
Art. 7
(Formazione)
- Gli istituti privati di formazione,
singolarmente o in associazione, che intendono istituire e attivare
corsi di studio nelle terapie e nelle medicine non convenzionali e che
possono attestare, attraverso idonea documentazione, la
continuità operativa, il curriculum del corpo docente,
l'attività svolta e la conformità della stessa ai
principi del comma 6 del presente articolo, possono ottenere il
riconoscimento secondo criteri e modalità stabiliti con
regolamento emanato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1998, n. 400. Il venire meno dei requisiti richiesti
determina la revoca del riconoscimento.
- E' istituita presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la
formazione nelle terapie e medicine non convenzionali.
- La Commissione di cui al comma 2 è
composta da tredici membri, nominati, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui:
- sei in rappresentanza di ciascuno degli
indirizzi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e
g), e due in rappresentanza dell'indirizzo di cui al medesimo articolo
3, comma 1, lettera c), di cui uno per l'indirizzo unicista ed uno per
l'indirizzo pluralista;
- due docenti universitari, esperti nelle
terapie e nelle medicine non convenzionali, nominati su indicazione
delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- uno in rappresentanza della Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, da
questa indicato;
- uno in rappresentanza dell'ONLUS
Cittadinanzattiva da questa indicato;
- uno in rappresentanza del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzioni
di coordinatore.
- La Commissione elegge fra i suoi membri il
presidente. I membri della Commissione durano in carica tre anni e non
possono essere nominati per più di due volte.
- La Commissione, entro tre mesi dalla data di
adozione del decreto di cui al comma 3, definisce:
- i criteri generali per l'adozione degli
ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 1, comma
3;
- i profili professionali specifici;
- le disposizioni per la tenuta di un registro
dei docenti;
- le disposizioni per la tenuta di un registro
degli istituti di formazione riconosciuti.
- La Commissione, nell'esercizio delle funzioni
di cui al comma 5, si attiene ai seguenti princìpi:
- la formazione comprende un corso di
formazione ed il superamento di un esame di qualificazione;
- la durata minima del corso di formazione
specifica è di tre anni, per un totale complessivo di almeno
trecentotrenta ore, delle quali almeno cinquanta di pratica clinica,
con la partecipazione di almeno cinque docenti;
- il titolo di medico esperto in una o
più terapie è rilasciato al termine della formazione;
- le università, statali e non statali,
e le scuole riconosciute garantiscono lo svolgimento della formazione
specifica nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, lettera a);
- le università, statali e non statali,
che istituiscono i corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 3, si
avvalgono, nella scelta dei coordinatori didattici e dei docenti, di
medici con provata esperienza di insegnamento presso gli istituti di
formazione riconosciuti ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Possono altresì avvalersi di esperti stranieri, previa
valutazione dei titoli da parte delle commissioni didattiche delle
università stesse, che documentino una comprovata esperienza
nella materia e nell'insegnamento.
- Gli istituti di formazione riconosciuti ai
sensi del comma 1 del presente articolo si avvalgono, nella scelta dei
docenti, di medici iscritti nei registri di cui all'articolo 4, con
provata esperienza di insegnamento.
Art. 8
(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
- Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono promuovere l'istituzione all'interno delle aziende
sanitarie locali di servizi ambulatoriali ed ospedalieri per la cura
con le terapie e le medicine non convenzionali di cui alla presente
legge, nonché l'istituzione di servizi veterinari omeopatici.
Art. 9
(Medicinali non convenzionali)
- Presso il Ministero della sanità sono
istituite, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
singole commissioni per la medicina l'antroposofica, l'ayurveda, la
medicina tradizionale cinese, la fitoterapia, l'omeopatia e
l'omotossicologia.
- Le commissioni di cui al comma 1 svolgono i
seguenti compiti:
- definiscono i criteri di qualità,
sicurezza ed efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in
commercio dei medicinali richiesti per la pratica professionale di
ciascuna terapia o medicina non convenzionale;
- valutano la rispondenza dei medicinali ai
requisiti fissati dalla normativa nazionale ed europea;
- esprimono parere vincolante ai fini del
rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio anche con
procedura semplificata dei medicinali;
- esprimono parere vincolante ai fini del
rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti
già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell'Unione
europea e presenti sul mercato da almeno cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
- Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1
è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del
Ministro della sanità:
- due medici;
- due farmacisti;
- due ricercatori esperti nei rispettivi
indirizzi medici non convenzionali;
- due esperti in produzione e controllo dei
medicinali non convenzionali;
- un rappresentante delle associazioni dei
consumatori;
- un rappresentante del Ministero della
sanità;
- un rappresentante delle regioni, designato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
- I soggetti di cui al comma 3, lettere a), b) e
c), sono nominati sulla base delle indicazioni fornite dalle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
- Le commissioni di cui al comma 1 durano in
carica tre anni. I membri non possono essere nominati per più di
due volte. Segretari delle singole commissioni sono funzionari del
Ministero della sanità di area C di posizione non inferiore a C2.
- Le eventuali spese per il funzionamento delle
commissioni di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della
sanità, che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
Art. 10
(Prontuario farmaceutico dei medicinali non convenzionali)
- I medicinali utilizzati da ciascuna delle
terapie e delle medicine non convenzionali disciplinate dalla presente
legge sono regolamentate secondo le specifiche farmacopee.
- La Commissione di cui all'articolo 5 provvede
all'elaborazione di prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli
indirizzi terapeutici e li sottopone all'esame delle commissioni di cui
all'articolo 9.
- Il Ministro della sanità, con proprio
decreto, sentite le commissioni di cui all'articolo 9, autorizza la
pubblicazione dei prontuari farmaceutici di cui al presente articolo.
Art. 11
(Medicinali omeopatici e fitoterapici ad uso animale)
- Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni
per la profilassi e le cure veterinarie nella produzione biologica di
prodotti agricoli e nell'allevamento biologico, di cui all'allegato I,
lettera B, punto 5.4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio,
del 24 giugno 1991, come modificato dal regolamento (CE) n. 1804/1999
del Consiglio, del 19 luglio 1999, i veterinari sono autorizzati alla
prescrizione dei prodotti medicinali omeopatici e fitoterapici ad uso
animale.
Art. 12
(Relazione al Parlamento)
- Il Governo trasmette ogni anno al Parlamento
una relazione relativa allo stato di attuazione della presente legge.
Art. 13
(Disposizioni transitorie)
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 4 per
i laureati in medicina e chirurgia è effettuata su richiesta
degli interessati previa valutazione del curriculum professionale di
studi, corsi e pubblicazioni. Gli ordini competenti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, istituiscono una commissione
composta da medici che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, esercitano le medicine e le terapie non convenzionali
disciplinate dalla presente legge. Qualora la commissione non ritenga
sufficiente il curriculum di cui al primo periodo, il soggetto
interessato può integrarlo presso le università che
istituiscono corsi nella specifica disciplina secondo le
modalità stabilite dai regolamenti didattici o presso gli
istituti privati riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
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